
Le aziende del turismo avranno i contributi previdenziali sospesi dal 2 marzo al 31 aprile, compresi quelli a carico dei dipendenti mentre le associazioni sportive “professionistiche e dilettantistiche” li avranno sospesi fino al 31 maggio. Lo precisa una circolare dell’Inps pubblicata a chiarimento del decreto Cura Italia.
La sospensione vale per “gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”.
La sospensione dei contributi, precisa l’Inps, vale per:
- le federazioni sportive;
- le palestre per i centri sportivi;
- teatri;
- cinema;
- discoteche;
- sale gioco;
- ricevitorie;
- sale scommesse;
- fiere ed eventi;
- ristoranti;
- gelaterie;
- pub;
- musei;
- biblioteche;
- archivi;
- orti botanici;
- asili nido;
- scuole di vela;
- attivita’ di assistenza sociale per anziani e disabili:
- aziende termali;
- parchi divertimenti.
Inoltre sono sospesi i contributi per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali e quelli che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare e i soggetti che svolgono attivita’ di guida e assistenza turistica.
Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i datori di lavoro privati; i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
La circolare precisa che “per i soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro “sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020”.